Divieti di fotoriproduzione
Divieti
E’ vietata la fotoriproduzione di documenti:
1. di particolare rarità e antichità e/o fragilità o corruzione del supporto;
2. sottoposti a regime di restrizione alla libera consultabilità (artt. 122-127 del D.Lgs. 42/2004);
3. grafici e fotografici (Circolare DGA n. 39 del 29/09/2017 par. 5);
4. già riprodotti digitalmente dall’Istituto ed esclusi dalla consultazione ordinaria per ragioni di conservazione e di sicurezza; in questo caso l’Amministrazione provvederà al rilascio gratuito del documento già disponibile, salvo il diritto all’eventuale rimborso spese (art. 108 del D.Lgs 42/2004, circolare DGA n. 39 del 29/09/2017 e DM 108/2024).
La richiesta di fotoriproduzione e di pubblicazione di intere unità di conservazione o di intere serie o di interi fondi, necessita di una specifica autorizzazione da richiedere preventivamente a questa Direzione allo scopo di definire una convenzione che disciplini l’uso delle stesse (Circolare n. 39 della DGA del 29/09/2017).
Ultimo aggiornamento: 04/08/2026
