Autorizzazione alla pubblicazione di immagini

Comunicazione

Ai fini della pubblicazione di immagini di documenti in un volume sarà sufficiente una comunicazione della predetta finalità obbligandosi a riportare nella stessa:
• la segnatura esatta del documento;
• la menzione della dicitura “su concessione del Ministero della Cultura”.

I richiedenti saranno comunque tenuti al rimborso delle sole spese eventualmente sostenute dall’Amministrazione per eseguire le fotoriproduzioni.

Uso gratuito in esenzione dal pagamento del canone di concessione

Il D.M. 108/2024 attualmente in vigore prevede l’esenzione dal canone di concessione per l’uso di riproduzioni di documenti d’archivio che soddisfino uno o più dei seguenti requisiti:

  • riproduzioni di beni culturali e loro riuso per volumi a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
  • riproduzioni di beni culturali e loro riuso per volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
  • riproduzioni di beni culturali e loro riuso per cataloghi d’arte, mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
  • riproduzioni di beni culturali e loro riuso per riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
  • riproduzioni di beni culturali e loro riuso per pubblicazioni in giornali e periodici nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca;
  • riproduzioni di beni culturali e loro riuso destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. open access);
  • riproduzioni di beni culturali eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
  • riproduzioni di beni culturali e loro riuso per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro.

Sono inoltre esenti dal canone le pubblicazioni on-line gratuite che non beneficino di inserzioni pubblicitarie o commerciali e che non siano soggette ad accesso a pagamento.

La comunicazione dell’utilizzo di riproduzioni dei documenti conservati presso l’Archivio di Stato in esenzione dal pagamento del canone di concessione va compilata adottando l’apposito modulo e trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo as-na@cultura.gov.it.

A seguito della verifica dei requisiti dichiarati nella comunicazione, l’Archivio di Stato riconosce l’esenzione dal pagamento del canone di concessione e trasmette per posta elettronica al richiedente il nulla osta all’utilizzo delle riproduzioni nel termine di 30 giorni.

Uso soggetto al pagamento del canone di concessione

Al di fuori dei casi di gratuità previsti dal decreto ministeriale 21 marzo 2024, n. 108, l’uso di riproduzioni di documenti conservati dall’Archivio di Stato è soggetto a concessione da parte del Ministero della Cultura e al pagamento di un canone, calcolato sulla base del tariffario previsto dal decreto.

La richiesta di concessione per l’utilizzo di riproduzioni di documenti d’archivio va compilata adottando l’apposito modulo e inviata per posta in busta chiusa all’indirizzo “Archivio di Stato di Napoli, Piazzetta del Grande Archivio n.5, 80138 Napoli”.

Sull’istanza va apposta una marca da bollo da 16 euro.

In alternativa, la richiesta può essere bollata elettronicamente mediante il servizio @e-bollo e trasmessa per posta elettronica all’indirizzo as-na@cultura.gov.it.

Sono esenti dall’imposta di bollo e le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici locali e le onlus.

L’atto di concessione, anch’esso provvisto di marca da bollo da 16 euro a carico del concessionario, è rilasciato dal Direttore dell’Istituto in un termine di 30 giorni decorrenti dall’invio dell’istanza da parte del richiedente.

E’ richiesta, infine, la consegna di una copia analogica o digitale dell’elaborato e una copia della riproduzione.



Ultimo aggiornamento: 30/04/2026